Comunicato dell’Unione Nazionale Camere Minorili

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

 

RILEVATO

 

che, durante la seduta del 27 gennaio 2016 della Commissione Giustizia della

Camera dei Deputati in sede referente, è stato approvato l’emendamento 1.25 a

firma dell’On.le Donatella FERRANTI in relazione al Disegno di Legge C. 2953

Governo e C. 2921 Colletti, con il quale è stato previsto alla lett. b) punto 2) del

comma 1° di <<sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del

pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le

conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni

vigenti>>1,

ESPRIME

 

il proprio fermo e totale dissenso in ordine alla formulazione del predetto

emendamento, in quanto la previsione di sopprimere il Tribunale per i Minorenni

e l’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni non

considera il fatto che l’amministrazione della giustizia in ambito minorile, con

particolare riferimento a quella penale, non può essere assolutamente parificata e

regolamentata secondo gli schemi della c.d. giustizia ordinaria, poiché è

necessario garantire una effettiva e concreta specializzazione dei magistrati e

di tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano delle questioni afferenti a

persone minori di età, in special modo se si tratti di intervenire per

l’attuazione del fondamentale principio di tutela e promozione dell’infanzia

e dell’adolescenza favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

 

RILEVA

nello specifico l’ontologico e palese contrasto tra la lett. b) punto 2) comma

L’originaria stesura del Disegno di Legge C.2953 Governo prevede <<b) quanto al tribunale della

famiglia e della persona: 1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia

e la persona; 2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1): 2.1) le

controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della

persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti

relativi ai figli nati fuori del matrimonio; 2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in

materia di minori e incapaci; 2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e

alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal

decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150; 2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non

rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell’articolo 38

delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30

marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti

contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo,

salva l’attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori

stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito

secondo modalità semplificate>> senza alcun intento di voler procedere alla soppressione del

Tribunale per i Minorenni e tantomeno dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il

Tribunale per i Minorenni.

1° dell’emendamento 1.252 ed il precetto sancito dall’art. 31 comma 2° della

Carta Costituzionale il quale statuisce, invece, che la Repubblica è tenuta a

proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari

a tale scopo; si evidenzia, peraltro, che la stessa Corte Costituzionale con

numerose pronunce ed, in particolare, con la sentenza 12.01.2015 n.1 ha

espressamente sottolineato e ribadito che la tutela del minore è interesse

assistito da garanzia costituzionale e che la giustizia minorile (globalmente

intesa) deve essere improntata all’essenziale finalità di recupero del minore

deviante attraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, finalità

quest’ultima che caratterizza tutte le fasi attraverso le quali la giurisdizione

penale minorile si esplica (Corte Cost. 16 marzo 1992 n.125) e che può essere

realizzata solo attraverso una giurisdizione altamente specializzata;

 

EVIDENZIA

 

che tale assurda determinazione di voler procedere alla soppressione del

Tribunale per i Minorenni e dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale

per i Minorenni si pone in netto ed aperto contrasto anche con i precetti

indicati a livello internazionale e comunitario in materia ed, in particolare,

con le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una

giustizia a misura di minore, adottate in data 17 novembre 2010, che invitano gli

Stati membri a considerare <<l’istituzione di un sistema di giudici e avvocati

specializzati in diritto dei minori>>, nonché di <<sviluppare ulteriormente i tribunali

in cui possano essere adottate misure giuridiche e sociali a favore dei minori e delle

loro famiglie>>, esortazione alla quale l’Italia sembra voler rispondere con una

“soluzione” in totale controtendenza prevedendo, con il proposto emendamento, la

sostanziale abolizione della magistratura minorile in favore di una struttura

(quella delle sezioni specializzate distrettuali) che giammai potrà garantire,

nonostante la denominazione, una effettiva e reale specializzazione dei magistrati

ad essa assegnati;

 

SOTTOLINEA

a tal fine che la previsione, contenuta nel predetto emendamento 1.25 al punto 6-

bis laddove si prevede che <<che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle

sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede

coincidente con la Corte d’appello o con una sezione di Corte d’appello e che i

predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva>> non tiene conto del fatto

che – nella pratica – la declaratoria di “assegnazione in via esclusiva” non

esclude la possibilità che tale esclusività sia solo meramente dichiarativa;

 

MANIFESTA

altresì la propria profonda preoccupazione in merito alla contestuale prospettiva

di <<13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto

laddove si prevede di <<sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero

presso il tribunale per i minorenni>> e, quindi, la sostanziale eliminazione del principio della

specializzazione della giurisdizione minorile.

6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e prevedere, presso

le procure generali, l’individuazione, nell’ambito del programma di organizzazione

dell’ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche>>, poiché tale

previsione omette completamente di considerare che l’auspicata creazione di

“gruppi specialistici” nelle Procure della Repubblica ordinarie (di fatto parificabili

a gruppi analoghi a quelli già esistenti) non prevede – come almeno statuito per

l’organo giudicante – una formale autonomia che consenta la esclusività della

funzione, con ciò prefigurando il rischio concreto che i magistrati inquirenti,

assegnati a tale gruppo specialistico, non si occuperebbero nella realtà

soltanto della materia specialistica (in virtù di quello che è il notorio

funzionamento della Procura Ordinaria e l’organizzazione della stessa),

risultando di fatto inevitabile l’inserimento degli stessi in ogni turno ordinario

concernente la materia “generica” del processo penale;

 

METTE IN RISALTO

inoltre che la creazione di un nuovo gruppo specialistico nella materia delle

persone, della famiglia e dei minori non consente affatto, a tali condizioni, di

mantenere la specializzazione neppure dei magistrati già formati: a seguito,

infatti, della Legge costituzionale 23.11.1999 n.2 che ha novellato l’art.111 Cost.

il Tribunale per i Minorenni non ha più la facoltà (che, invece, esercitava in

passato) di attivare un procedimento civile a tutela di una persona minore in

difficoltà o in pericolo, facoltà che può essere ora esercitata esclusivamente

dall’attuale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’unico

organo di promozione dell’intervento del giudice a protezione del minorenne.

Conseguentemente l’attuale Procura minorile, oltre che nell’ambito penale,

esercita la propria competenza anche in materia civile e tale ambito di operatività

è cospicuo e prevalente, benché tale dato non sia adeguatamente contemplato

nelle statistiche giudiziarie con il risultato che ne viene ignorato il peso e la

consistenza;

 

OSSERVA

che tale peculiare e specifica competenza delle Procure minorili verrebbe

sostanzialmente vanificata dall’accorpamento delle stesse nelle Procure

ordinarie – nonostante la previsione dell’istituzione di gruppi specializzati in

materia di persona, famiglia e minori – in quanto tale competenza potrebbe essere

preservata solo con il totale esonero dei magistrati assegnati dalle c.d.

attribuzioni ordinarie, soluzione in concreto non praticabile sulla base delle

normali tabelle organizzative dell’Ufficio della Procura ordinaria e ciò

comporterebbe il rischio tangibile che non sarebbe più possibile garantire in

modo uniforme su tutto il territorio nazionale l’intervento tempestivo e

necessario per assicurare le azioni a tutela della persona minore di età in

condizioni di grave pregiudizio (ad esempio: bambini abbandonati in strada;

maltrattati o abusati dai genitori; vittime di tratta; neonati sottoposti a sevizie;

ecc.), come invece avviene attualmente;

 

RILEVA

conseguentemente che l’accorpamento della Procura Minorile alla Procura

Ordinaria produrrebbe, di fatto, l’annientamento della cultura minorile,

“schiacciata” dalle esigenze di efficienza degli Uffici della Procura Ordinaria con

inevitabile compromissione dei diritti delle persone minori di età e totale elusione

di tutte le principali indicazioni europee ed internazionali in materia di effettiva

specializzazione degli operatori coinvolti;

 

SEGNALA

altresì, con sgomento e profonda preoccupazione, che il testo di legge, così come

emendato nella parte che disciplina le funzioni della pubblica accusa,

determinerebbe anche gravissimi ed insanabili effetti negativi sullo stesso

esercizio del diritto di difesa in sede penale con riferimento: (a) all’indagine

sulla personalità del minore (del tutto non contemplata nel processo ordinario

penale a carico di persone adulte), (b) all’istituto della messa alla prova (la cui

richiesta viene, di fatto, previamente concordata con il pubblico ministero

minorile), (c) all’istituto della mediazione penale minorile (che, nella fase delle

indagini preliminari, è attivata dalla Procura Minorile), (d) all’istituto

dell’irrilevanza penale del fatto (la cui richiesta compete, sempre nella fase delle

indagini preliminari, al pubblico ministero), (e) al giudizio immediato e/o

direttissimo (la cui applicazione è rimessa, per i soli minori autori di reato, alla

valutazione discrezionale del pubblico ministero in ordine alle esigenze educative);

 

SOLLECITA ED INVITA

la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – alla luce di tutto quanto

innanzi chiarito ed evidenziato – a voler modificare integralmente l’emendamento

1.25, così come approvato nella seduta del 27 gennaio 2016, prevedendo la totale

eliminazione del punto 2) della lett. b) del comma 1° con la conseguente

riformulazione di tutti i successivi punti ad esso strettamente correlati ovvero a

voler procedere ad una netta riformulazione almeno delle funzioni della pubblica

accusa in conformità con quanto statuito dalle previsioni costituzionali e con

quanto indicato dalle apposite prescrizioni comunitarie ed internazionali, che

auspicano tutte ed univocamente l’obiettivo di favorire l’istituzione di una

giurisdizione minorile finalizzata al recupero del minore deviante attraverso la sua

rieducazione e il suo reinserimento sociale, finalità che può essere realizzata

soltanto attraverso una giurisdizione altamente e realmente specializzata.

Milano, 15 febbraio 2016.

Avv. Tiziana PETRACHI

Resp. Naz. Settore Penale U.N.C.M.

Avv. Paola LOVATI

Presidente U.N.C.M.

 

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